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Importante sentenza di merito del Tribunale di Udine.

  • Arnaldo Fiorenzoni
  • 19 lug 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

In caso di fatti concludenti come prolungate assenze ingiustificate, è legittimo il recesso del Datore di Lavoro, con perdita per il Lavoratore della NASPI. Farsi licenziare per assenza ingiustificata non conviene più


Da diversi mesi si assiste in modo a dir poco incredibile, ad una metodologia chiaramente illegittima, che denota il degrado sociale attualmente così diffuso nel nostro Paese come di seguito riportato.


Entrando nel merito, sempre più spesso, si riscontra che cospicue quote di lavoratori pretendono di essere licenziati dai propri datori di lavoro, per poi fruire - ogni mese fino ad un massimo di due anni - dell’indennità di disoccupazione [Naspi], ottenuta in modo certamente non legittimo, attraverso cioè un licenziamento non veritiero, in quanto dettato non da reali situazioni di difficoltà aziendale, ma per lucrare dei benefici economici della Naspi ovvero per rimanere a casa senza lavorare, percependo al tempo stesso un sussidio economico.

E’ bene ricordare che l’indennità di disoccupazione spetta solo a favore di quei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro, come sostegno economico per attenuare il grave disagio della perdita del lavoro e non per arricchire indebitamente chi, con comportamenti truffaldini, pone in essere modalità tali da indurre il Datore di Lavoro ad adottare il licenziamento.


Ma vi è di più, perché il risvolto ulteriore di tali comportamenti è rappresentato sia dai maggiori oneri economici che gravano sulla collettività, sia da quelli che colpiscono il datore di lavoro che concorre ai costi sociali del lavoratore licenziato, con una quota una tantum pari a circa 1.600 euro.


Per far fronte a questo dilagante fenomeno, è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Udine, con la quale viene dichiarato che assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre, così, il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata, rappresenta una modalità riconducibile a dimissioni occulte, che essendo tali, non danno diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione.


Venendo alla descrizione dei fatti, una dipendente di un’azienda per realizzare il suo scopo di farsi licenziare al fine di ottenere la Naspi, non si recava al lavoro per diversi giorni - senza giustificare la propria assenza -e inducendo il Datore di lavoro a licenziarla per tale comportamento.


A fronte di ciò il Datore di lavoro, consapevole del comportamento strumentale adottato dalla dipendente, comunicava agli organismi competenti che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta per dimissioni e non per licenziamento, privando così la ex dipendente della possibilità della fruizione della Naspi, che spetta, come è noto, in caso di licenziamento e non di dimissioni.


La dipendente, a seguito di tale comportamento aziendale, proponeva ricorso al Tribunale di Udine che come ampiamente sopra illustrato - dando ragione al Datore di Lavoro - dichiarava l’illegittimità di “assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre, così, il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata”.


In conclusione possiamo affermare che ciascuno di noi, a margine dei fatti sopra descritti, non può che plaudire in modo liberatorio rispetto alla decisione adottata dal Giudice friulano, in quanto almeno per una volta crediamo che tutti siano d’accordo nel definire tale sentenza giusta ed esemplare e i cui contenuti debbano essere il più possibili diffusi e portati a conoscenza della collettività.


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